Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Trattamento Istanze MAD a.s. 2021-2022
decreto rettifica punteggio profilo guardarobiere Dattis Giuseppe in revisione. (2)
Decreto rettifica punteggio sig.ra DE PATTO Pamela Decreto rettifica punteggio sig. DATTIS Giuseppe
Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 3^ fascia ATA Pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e d’Istituto di terza fascia del personale ATA GRADUATORIA_PROVVISORIA_AA_CSPC060008__20072021 GRADUATORIA_PROVVISORIA_AT_CSPC060008__20072021 GRADUATORIA_PROVVISORIA_CS_CSPC060008__20072021